Il 15 aprile 2026 il Parlamento ha convertito in legge il D.L. 19/2026. Il 17 aprile la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio, congiuntamente con l'Ispettorato Generale per il PNRR del MEF, ha adottato le linee guida operative per la chiusura del Piano. Dopo mesi di incertezza, il quadro è ora definitivo. Per chi ha ancora progetti aperti — dirigenti di Comuni, ASL, università, enti di ricerca — la partita si gioca nei prossimi settanta giorni.
Questo articolo non è una rassegna normativa. È una guida operativa per chi deve chiudere: cosa fare entro quando, dove si può ancora manovrare, dove l'esposizione personale è diventata concreta.
Le due scadenze che contano davvero
Le linee guida del 17 aprile introducono una distinzione che è bene interiorizzare subito, perché separa due piani che spesso vengono confusi.
Il 30 giugno 2026 è la scadenza per l'ultimazione sostanziale dell'intervento. Per le opere pubbliche si traduce nell'emissione del certificato di ultimazione lavori (modello Allegato 2 delle linee guida); per servizi e forniture, nel certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità (modello Allegato 3). È una scadenza sostanziale, non amministrativa: conta la chiusura fattuale dell'intervento.
Il 31 agosto 2026 è la scadenza per la rendicontazione documentale finale, allineata al termine comunicato dalla Commissione europea per il completamento della documentazione rilevante. In questo spazio di due mesi si collocano collaudi, verifiche finali, caricamenti su ReGiS.
Tra i due termini esiste una finestra di tolleranza: le linee guida ammettono che lavorazioni residuali di modesta entità possano essere eseguite entro sessanta giorni dal certificato di ultimazione senza comprometterne la validità. È una tolleranza tecnica, non un'estensione della scadenza.
Va segnalato anche l'Allegato 4, che ricolloca da T1/2026 a T2/2026 i target con scadenza europea del primo trimestre: chi ha progetti riconducibili a quelle misure — tipicamente inclusione sociale, housing temporaneo, percorsi di autonomia per persone con disabilità — ha guadagnato un trimestre utile.
Per chi gestisce fondi di ricerca o formazione, la logica è diversa ma parallela. Qui l'ultimazione non è un cantiere ma il conseguimento di output misurabili: borse attivate, dottorati avviati, partenariati formalizzati, prodotti di ricerca consegnati. Il 30 giugno resta la data entro cui quegli output devono essere certificati come raggiunti.
I tre scenari in cui i progetti si bloccano
I progetti non si bloccano per cattiva volontà: si bloccano per tre situazioni ricorrenti che conviene riconoscere adesso.
Primo scenario: lavorazioni residuali oltre la soglia. Il cantiere è sostanzialmente chiuso, ma restano collaudi, sistemazioni esterne, piccole varianti in corso d'opera. La tolleranza dei sessanta giorni assorbe molte di queste situazioni, non tutte: la chiave è che il certificato di ultimazione sia emesso entro il 30 giugno. Se il certificato non è emettibile entro quella data, le lavorazioni non sono "residuali" nel senso delle linee guida, e il progetto è fuori tempo. La diagnosi va fatta adesso, non a fine maggio.
Secondo scenario: documentazione disallineata. È il problema tipico delle università, degli enti di ricerca e degli enti territoriali che hanno lavorato con sistemi documentali paralleli. ReGiS riporta uno stato, il fascicolo interno ne riporta un altro, i flussi di cassa una terza versione. L'allineamento richiede tempo e va iniziato ora: a giugno sarà tardi. Qui il rischio non è il fallimento dell'intervento, ma l'impossibilità di dimostrare — in sede di audit — che l'intervento è stato realizzato correttamente.
Terzo scenario: target non misurabili o misurati male. È il caso più insidioso, perché emerge solo in sede di controllo. Target dichiarati come "completati" ma privi di evidenze documentali strutturate; indicatori di risultato non riconducibili agli output; partenariati formalmente attivati ma senza prodotti tangibili. Per gli enti universitari e di ricerca è lo scenario più frequente. Serve una revisione qualitativa prima che la Commissione arrivi in fase di audit della nona rata.
Documenti sul tavolo il 30 giugno
Checklist operativa: ciò che deve essere pronto e verificato prima della scadenza.
Per opere pubbliche
- Certificato di ultimazione lavori (modello Allegato 2 delle linee guida del 17 aprile 2026)
- Cronoprogramma aggiornato con stato di avanzamento e attestazione del RUP
- Quadro economico finale, SAL, mandati di pagamento e fatture quietanzate
- Documentazione di caricamento su ReGiS con ricevute e timestamp
- Atti di affidamento completi di codice CUP in ogni documento
Per servizi, forniture e progetti non infrastrutturali (università, ricerca, formazione)
- Certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità (modello Allegato 3)
- Evidenza documentale degli output previsti dai target: borse assegnate, dottorati attivati, partenariati formalizzati, prodotti di ricerca consegnati
- Indicatori di risultato misurati e tracciabili, non dichiarativi
In ogni caso
- Verifica DNSH (non arrecare danno significativo) documentata
- Evidenze del rispetto degli obiettivi trasversali: parità di genere, giovani, quota Sud ove applicabile
- Dichiarazione di assenza di doppio finanziamento
- Copia della polizza assicurativa per colpa grave, obbligatoria dal 22 gennaio 2026
- Diario di bordo delle comunicazioni, solleciti e decisioni assunte nella fase finale: in sede di eventuale giudizio erariale, la prova della diligenza non si improvvisa
- Eventuale istanza di deroga motivata, se presentata, con riscontro dell'amministrazione titolare
La deroga al 30 giugno: quando chiederla
Le linee guida prevedono una possibilità di deroga al termine del 30 giugno. Va chiarito subito che si tratta di un'eccezione, non di un'estensione automatica: va richiesta dal soggetto attuatore e concessa dalla specifica amministrazione titolare della misura, motivata con ragioni oggettive e non riconducibili a inerzia organizzativa.
Nella prassi saranno considerate difendibili ragioni come sospensioni del cantiere per cause di forza maggiore documentate, ritardi nell'esecuzione imputabili all'appaltatore con contenzioso già attivato, problematiche autorizzative sopravvenute, situazioni in cui l'intervento è sostanzialmente compiuto ma il certificato di ultimazione è impedito da profili formali residuali. Difficilmente verranno accolte motivazioni basate su generiche difficoltà operative o carenze di personale.
Il tempo per valutare se richiederla è adesso. Presentare un'istanza di deroga il 25 giugno è un esercizio perso in partenza: l'amministrazione titolare deve poter istruire la richiesta, e un silenzio oltre la scadenza originaria equivale a un diniego. Chi sa già che non arriverà al 30 giugno dovrebbe istruire la pratica entro la prima metà di maggio.
Dove sei esposto personalmente
La riforma della Corte dei Conti — la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio — ha modificato il perimetro della responsabilità erariale, ma non nel senso che spesso si legge. Non è uno "scudo". È una ridefinizione che in alcuni punti attenua e in altri inasprisce.
Dal lato dell'attenuazione, la colpa grave è stata tipizzata: per le condotte attive (firma di atti) il perimetro è più definito, e l'utilizzo del parere preventivo della Corte dei Conti — che deve rispondere entro trenta giorni, con effetto esimente in caso di conformità o di silenzio — offre uno strumento nuovo per gli atti complessi di questa fase finale. Chi sta per adottare provvedimenti delicati su progetti PNRR dovrebbe valutarlo seriamente.
Dal lato dell'inasprimento, il quadro è meno rassicurante. La riforma ha introdotto una sanzione pecuniaria specifica a carico del funzionario responsabile quando il ritardo nella conclusione di un procedimento PNRR supera il dieci per cento del termine previsto: è una sanzione automatica, non discrezionale. Nei casi più gravi, la Corte può applicare come sanzione accessoria la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo da sei mesi a tre anni: il dirigente resta in servizio ma viene destinato ad attività di studio, con esclusione da incarichi operativi. La riforma ha inoltre introdotto l'obbligo, per chi gestisce risorse pubbliche, di stipulare una polizza assicurativa a copertura della colpa grave: chi non l'ha ancora fatto è in ritardo.
Il punto decisivo non è la riforma: è la giurisprudenza che la riforma non tocca. Le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti hanno costruito negli anni una linea stabile sulla responsabilità erariale da revoca per tardiva rendicontazione. La sentenza della Sezione d'Appello per la Regione siciliana n. 45/A/2023 ha confermato la condanna del RUP che aveva omesso di sollecitare le certificazioni di spesa; la Sezione Veneto, con la n. 86/2024, ha sancito il danno erariale a carico del RUP per tardiva rendicontazione che aveva reso inevitabile la revoca del contributo. Il principio è consolidato: la condotta omissiva — il mancato sollecito, il ritardo nella comunicazione, l'inerzia di fronte alle richieste dell'amministrazione erogatrice — integra colpa grave. E la colpa grave sulle omissioni, la riforma del 2026 non la tocca.
La ridefinizione della colpa grave riguarda soprattutto le condotte attive. Sulle omissioni — mancati solleciti, ritardi di comunicazione, inerzia procedimentale — il perimetro della responsabilità personale resta sostanzialmente invariato. Ed è proprio sulle omissioni che si concentra il rischio nella fase finale del PNRR.
Cosa fare nei prossimi 70 giorni
Cinque azioni da avviare questa settimana, non il mese prossimo.
La prima è una mappatura dei progetti aperti e della distanza dai target. Per ciascun progetto: stato dei lavori o degli output, documentazione disponibile, gap rispetto alla rendicontazione finale, scenario realistico di chiusura. È la base di tutto.
La seconda è l'allineamento tra ReGiS e fascicolo interno. Se ci sono disallineamenti, emergono adesso. Tra due mesi, sotto audit, diventano contestazioni.
La terza è la valutazione della deroga. Sì o no, e se sì entro quando si istruisce la richiesta. Le amministrazioni titolari hanno bisogno di tempo per rispondere.
La quarta è la verifica della copertura assicurativa per colpa grave, ora obbligatoria. Se non è stata stipulata, va stipulata subito; se è stata stipulata, va verificata la portata effettiva della copertura rispetto ai rischi PNRR.
La quinta — la meno burocratica, la più importante — è costruire un diario di bordo delle decisioni assunte, dei solleciti effettuati, delle interlocuzioni con le amministrazioni titolari. In sede di eventuale giudizio erariale, la prova della diligenza non si improvvisa: si costruisce adesso, un documento alla volta.


