Il conflitto nel Golfo Persico ha prodotto, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la più grave interruzione delle forniture di petrolio mai registrata. A marzo 2026, la produzione globale è crollata di oltre dieci milioni di barili al giorno. Il traffico nello Stretto di Hormuz — da cui transitava circa un quinto del petrolio mondiale — si è ridotto a meno di quattro milioni di barili al giorno. Il prezzo del Brent ha superato i cento dollari al barile; il gas naturale al TTF di Amsterdam ha toccato i settantadue euro per megawattora, livelli che non si registravano dal 2022. Il Fondo Monetario Internazionale, nel suo aggiornamento del 15 aprile 2026, prevede per l'Italia una crescita dello 0,5% nell'anno in corso: di fatto, stagnazione.
Una crisi anche normativa
La crisi ha una dimensione geopolitica e militare che non compete a chi scrive. Ha però anche una dimensione normativa che merita attenzione, perché riguarda la capacità del quadro giuridico europeo e nazionale di rispondere a uno shock energetico di questa portata con strumenti diversi dalla sola riduzione dei consumi.
Il primo aprile 2026, il Commissario europeo all'energia Dan Jorgensen ha scritto ai ministri dei ventisette Stati membri invitandoli, fra le altre misure, a valutare l'aumento dell'utilizzo dei biocarburanti, indicati come possibile alternativa ai prodotti petroliferi fossili per alleviare la pressione sul mercato. L'indicazione non è nuova nella direzione, ma è nuova nell'urgenza.
L'Italia ha gli strumenti. Ma mancano i decreti
L'Italia, sulla carta, si è attrezzata. Il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 — in vigore dal 4 febbraio 2026 — ha recepito la Direttiva europea RED III e ridisegnato il quadro nazionale delle fonti rinnovabili. Il decreto fissa il target del 39,4% di energia rinnovabile sul consumo finale lordo entro il 2030. Introduce obiettivi vincolanti per l'idrogeno rinnovabile nell'industria: il 42% entro il 2030, il 60% entro il 2035. Prevede espressamente meccanismi di supporto economico per biocarburanti avanzati, biometano e bioidrogeno. Riconosce gli impianti rinnovabili come opere di interesse pubblico prevalente.
Il problema è che molte di queste disposizioni rinviano a decreti attuativi che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica deve emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto — vale a dire entro agosto 2026. Ad oggi, quei decreti non sono stati emanati. E senza di essi, le norme restano sulla carta.
Il caso del bioidrogeno
Un caso emblematico è quello del bioidrogeno — l'idrogeno prodotto da fonti biogeniche come il biogas e il biometano, attraverso processi termochimici o biologici. Si tratta di una tecnologia già disponibile, con costi di produzione competitivi rispetto all'idrogeno da elettrolisi. Eppure, come si legge in una bozza di decreto MASE attualmente in consultazione pubblica, il bioidrogeno non ha a oggi un inquadramento specifico nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia. Non concorre ai target europei di idrogeno rinnovabile al 2030, che sono riservati ai cosiddetti RFNBO — combustibili rinnovabili di origine non biologica, cioè essenzialmente idrogeno da elettrolisi. Il bioidrogeno è, in sostanza, una risorsa disponibile ma priva di una casa normativa.
In un contesto in cui la dipendenza dai combustibili fossili del Golfo Persico si è rivelata una vulnerabilità strutturale, il ritardo nell'attuazione della normativa sulle fonti rinnovabili alternative non è più soltanto un problema di compliance europea. È un problema di sicurezza energetica nazionale.
L'urgenza di attuare
L'auspicio è che la crisi in corso — con tutto il suo carico di conseguenze economiche e sociali — produca almeno un effetto positivo: l'accelerazione dei tempi di emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 5/2026, affinché il quadro normativo italiano sia in grado di sostenere concretamente la transizione verso fonti energetiche che non dipendono da rotte marittime contese e da equilibri geopolitici instabili.